Con la legge 162 del 21 maggio 1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", lo Stato italiano ha compiuto un passo enorme nella legislazione nazionale, affermando in modo esplicito il diritto delle persone disabili a gestire in prima persona i finanziamenti che vengono loro assegnati e i loro assistenti personali, cioè il diritto a vivere una vita indipendente.
La Legge 162 si rivolge a tutti i tipi di disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (L. 104/92, art.3).
É possibile realizzare programmi di aiuto alla persona gestiti dai disabili interessati e dalle loro famiglie, che potranno quindi richiedere degli specifici "Piani personalizzati". Tali "Piani" sono orientati a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona, il supporto delle responsabilità familiari e delle reti informali di sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di cura al fine di alleggerirne il carico assistenziale, sia puntando ad una migliore qualità della vita con interventi mirati all'acquisizione di autonomia nella vita quotidiana e di abilità che facilitino l'inserimento sociale.
La Regione eroga finanziamenti ai comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio-assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari e alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.
I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi:
- servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
- assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale si intende l’assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
- accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
- attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).
Modalità di gestione dei piani personalizzati:
I comuni possono gestire gli interventi in forma diretta, fornendo loro il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio, i quali non potranno essere parenti conviventi né persone incluse tra le categorie elencate all’art. 433 del Codice civile (fanno eccezione le sole situazioni particolari per cui è stata autorizzata una deroga dalla Direzione generale delle Politiche sociali, come previsto dalle delibere n. 45/18 del 21 dicembre 2010 e n. 3/23 del 31 gennaio 2014, consultabili dalla sezione Leggi e normative del sito della Regione Sardegna). Nel secondo caso, le pezze giustificative delle spese sostenute dovranno essere consegnate al Comune.
Attualmente il Comune di Uri gestisce gli interventi esclusivamente in forma indiretta.
L’Ente predispone il piano in collaborazione con la famiglia dell’interessato e, se necessario, con i servizi sanitari, sulla base di apposite schede di valutazione:
- la "scheda salute", relativa alla valutazione della situazione della persona con disabilità (sensi e linguaggio, esecuzione delle attività quotidiane, vita di relazione). La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionato, che abbia in cura il destinatario del piano. Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda;
- la "scheda sociale", relativa alle ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del piano personalizzato (età, servizi fruiti, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio …). Questa scheda deve essere compilata dall’assistente sociale e firmata da quest’ultimo, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata.
In base alle informazioni riportate nelle due schede, il Comune attribuirà al piano personalizzato un punteggio, necessario per individuare l’entità massima del finanziamento concedibile. Successivamente, l'Ente determinerà l’importo che potrà essere effettivamente assegnato in base al reddito Isee dell’interessato; per i redditi annui non superiori ai 9 mila euro l’importo massimo concedibile non subirà alcuna decurtazione.